Abbiamo più volte ripetuto che la Costituzione repubblicana pone come obiettivo fondamentale delle istituzioni democratiche il riconoscimento/garanzia dei diritti della persona umana. I diritti della persona umana sono, per i nostri padri costituenti, innati e inalienabili. Ciò significa che, anche se una persona reitera comportamenti antisociali, egli mantiene questi diritti.
I diritti della persona umana, in quanto innati e inalienabili, sono avulsi dal contesto sociale, cioè dalla comunità che questi diritti deve garantire. Riteniamo che i diritti debbano essere contestualizzati alla comunità e al ruolo che la persona ha nella comunità. Innanzi tutto in una comunità il ruolo prevale sulla persona. Consideriamo, per esempio, una comunità scolastica. Le persone che fanno parte di questa comunità hanno precisi ruoli: dirigente, docente, segretario, applicato di segreteria, personale ATA, studente. I rappresentanti delle istituzioni (dirigente, docente, segretario, applicato di segreteria, personale ATA) hanno nella comunità scolastica funzioni diverse stabilite dalle leggi. Inoltre, sia i rappresentanti delle istituzioni sia gli studenti hanno precisi diritti e doveri che dipendono dai loro ruoli. Se tralasciamo le funzioni e ci soffermiamo esclusivamente sui diritti/doveri, possiamo analizzare la differenza tra i diritti della persona umana, avulsi dal contesto sociale e i diritti/doveri dei rappresentanti delle istituzioni e degli studenti. Secondo la Costituzione repubblicana, il dirigente, i docenti, il segretario, il personale di segreteria, il personale ATA e gli studenti sono “persone umane” con diritti innati inalienabili. Questi diritti non sono inseriti nel contesto sociale, cioè nella comunità di cui fanno parte (figura 1).

Secondo il parere di chi scrive, il dirigente, i docenti, il segretario, il personale di segreteria, il personale ATA e gli studenti hanno diritti e doveri che dipendono dal ruolo che interpretano nell’istituzione scolastica (figura 2).

I ruoli all’interno di una comunità stanno in una interazione di complementarietà. Per esempio il ruolo di “docente” è attribuito al personale scolastico che ha funzione di istruire e educare gli alunni. Il termine “docente” non designa soltanto una persona con questa funzione. Nel termine è implicita l’interazione con gli alunni. Senza gli alunni, che hanno un ruolo complementare, il ruolo di docente non esiste. Lo stesso possiamo dire del ruolo dell’alunno. Senza il docente, non ci sono alunni.
L’interazione di complementarietà è una peculiarità dei “diritti” e dei “doveri”. I diritti presuppongono i doveri e i doveri presuppongono i diritti. Nell’interazione alunni/docente, il docente ha doveri verso gli alunni e i doveri del docente sono diritti degli alunni; gli alunni hanno doveri verso il docente e i doveri degli alunni sono diritti del docente (figura 3).

L’interazione docente/alunni è bilaterale. Siamo alla presenza di due flussi interattivi. Il primo va dal docente verso gli alunni (i doveri del docente diventano diritti dell’alunno); il secondo flusso va dagli alunni verso il docente (i doveri degli alunni diventano diritti del docente).
L’interazione di complementarietà non esiste per quanto concerne la “persona umana”. Una persona è tale senza alcuna interazione. Essendo svincolata da ogni interazione, la persona può possedere diritti innati che gli devono essere garantiti dai rappresentanti delle istituzioni, a prescindere dei doveri che la stessa persona ha nei confronti degli stessi rappresentanti. I diritti della persona umana comportano un’interazione unilaterale. (figura 4).

Un esempio ci aiuterà a chiarire le contraddizioni che nascono nel considerare i diritti svincolati dai doveri inerenti al ruolo ed esterni alla comunità. Supponiamo che in una terza classe della scuola elementare l’alunno Francesco offenda la maestra Simona. Per la nostra Costituzione, a offendere non è un “alunno” con i suoi diritti/doveri, ma un “minore”, portatore di diritti inalienabili. Simona, quindi, non deve interagire con un alunno (con i suoi diritti/doveri), ma con un minore con i suoi diritti inalienabili. Però, l’interazione nella comunità scolastica avviene sulla base del ruolo. Se eliminiamo il ruolo di alunno, anche il ruolo di maestra non esiste più. A offendere è il minore Francesco, portatore di diritti (non da alunno con i suoi diritti/doveri); a essere offesa è la persona umana Francesca, portatrice di diritti (non una maestra con i suoi diritti/doveri).
La Costituzione repubblicana, ponendo a fondamento delle Istituzioni i diritti della persona umana, crea uno “status giuridico costituzionale” che si contrappone allo “status giuridico sociale”. Simona è una persona umana con i suoi diritti inalienabili (status giuridico costituzionale) e una maestra con i suoi diritti/doveri legati al proprio ruolo (status giuridico sociale). Francesco è un minore con i suoi diritti inalienabili (status giuridico costituzionale) e un alunno con i suoi diritti/doveri legati al ruolo (status giuridico sociale) (figura 5).

Lo status giuridico sociale è una “categoria” d’interazione. Lo status giuridico di alunno comporta la presenza dello status giuridico di maestra e viceversa. Senza alunni non c’è la maestra e senza maestra non ci sono alunni. Lo status giuridico costituzionale è una categoria autoreferente. Non esistono leggi scritte e/o morali che guidano l’interazione bilaterale tra due stati giuridici costituzionali. Se un minore interagisce con una persona umana non sa come comportarsi; analogamente se una persona umana interagisce con un minore non sa come comportarsi.
Il comportamento, infatti, discende dal ruolo, cioè dallo status giuridico sociale. Se la persona umana è la madre, allora il minore è il figlio e la famiglia è la comunità. Gli stati giuridici di madre e figlio determinano l’interazione bilaterale tra i due. Se la persona umana è una maestra di scuola elementare (comunità), allora il minore è un alunno. Gli stati giuridici di maestra e alunno determinano l’interazione bilaterale tra i due.
La Costituzione repubblicana impone un’interazione unilaterale tra un soggetto dallo status giuridico sociale (madre, maestra, dirigente scolastico, ecc.) e un altro soggetto dallo status giuridico costituzionale (minore, persona umana, profugo, ecc.). Nell’interazione unilaterale il soggetto dallo status giuridico sociale ha il dovere di garantire/riconoscere i diritti del soggetto dallo status giuridico costituzionale. Quest’ultimo non ha alcun dovere verso il soggetto dallo status giuridico sociale. Per tale motivo, la maestra Simona ha un’interazione bilaterale con l’alunno Simone e un’interazione unilaterale col minore Simone (figura 6).

Nella classe, la “persona umana” deve comportarsi da “maestra”, mantenendo il suo ruolo e i suoi doveri verso il minore, mentre il “minore” coi suoi diritti inalienabili non ha alcun dovere nei confronti della maestra. Analogamente nella famiglia “la persona umana” deve comportarsi da “madre”, mantenendo il suo ruolo e i suoi doveri verso il minore, mentre il minore coi suoi diritti inalienabili non ha alcun dovere verso la madre. Questa situazione paradossale genera impunità. Il minore, privo di doveri, non può essere punito. Si può essere puniti, infatti, se e solo se si viene meno ai propri doveri.
Se la maestra punisce Francesco lo considera “alunno”, portatore di diritti/doveri e membro della comunità scolastica. Soltanto come alunno, con precisi doveri, Francesco può essere punito. La sua punizione discende dal mancato rispetto dei propri doveri di alunno. La punizione dell’alunno, però, non può essere tale da ledere qualsiasi diritto inalienabile garantito dalla Costituzione Repubblicana al minore. Il minore non può essere insultato, minacciato, discriminato, picchiato o allontanato dalla classe. Se Francesco minaccia i compagni e offende Simona, i suoi diritti costituzionali di minore gli garantiscono l’impunità assoluta. L’intera classe rimane ostaggio di un piccolo delinquente che reitera comportamenti aggressivi contro gli appartenenti alla comunità.
L’impunità assoluta discende dalla situazione paradossale di Francesco che è, al contempo, membro della comunità scolastica come alunno ed esterno alla comunità scolastica come minore. Da minore, può agire contro la comunità di cui non fa parte. Egli, infatti, non ha alcun dovere verso la maestra e i compagni (figura 7).

Francesco, col suo status giuridico sociale e costituzionale, fa parte della comunità ma può contravvenire impunemente alle regole della comunità stessa, disgregandola dall’interno. Francesco assomiglia ad una cellula cancerosa che fa parte del tessuto (comunità), ma agisce contro le regole del tessuto moltiplicandosi a dismisura. I diritti inalienabili sanciti dalla Costituzione sono il cancro di ogni comunità.