La piovra

I padri costituenti quando scrivono le norme costituzionali attuano un potere legislativo. Questo potere non discende da Dio ma proviene dal popolo, cioè dalla comunità nazionale. I padri costituenti, quindi, legiferano come rappresentanti del popolo. Essi non hanno potere assoluto, cioè non possono scrivere le norme che vogliono. Anche loro, quando legiferano, hanno vincoli. Questi vincoli discendono dal principio fondamentale degli ordinamenti moderni, quello, secondo cui, il potere appartiene al popolo.

Il popolo manifesta il suo potere ogni cinque anni nelle elezioni dei parlamentari. I partiti, quando si presentano alle elezioni, propongono un programma elettorale. Si tratta di una serie di obiettivi che si prefiggono di realizzare, se conseguono la maggioranza. Con il voto, il popolo non soltanto sceglie i propri rappresentanti, ma sceglie anche gli obiettivi proposti dalle coalizioni che si presentano al voto. Il potere del popolo si realizza in una doppia scelta, dei rappresentanti e degli obiettivi preelettorali. 

Nella stesura delle norme costituzionali, il rispetto della volontà popolare si può realizzare fissando un limite all’azione dei padri costituenti e facendo condividere questo limite al popolo. Nell’articolo 1) della Costituzione sono fissati i limiti dei padri costituenti. In quest’articolo è espresso il principio che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. La Costituzione, quindi, è redatta per conseguire due obiettivi: dar forma al potere popolare; limitare il potere popolare. Compito dei padri costituenti è, in altre parole, soltanto quello di stabilire l’ordinamento della Repubblica e fissare limiti al potere (del popolo), nel rispetto di alcuni diritti umani. E’ questo il mandato che il popolo dà ai padri costituenti.

L’ordinamento della Repubblica e i limiti dei diritti umani devono essere scritti per il bene della comunità nazionale presente e futura. Il bene della comunità nazionale si ottiene frazionando il potere in tre parti: potere legislativo, potere esecutivo e potere giudiziario. Nell’ordinamento di uno Stato questi tre poteri sono esercitati da istituzioni diverse: parlamento, governo, magistratura. Queste istituzioni sono indipendenti l’una dall’altra. Tra questi tre poteri deve essere garantito equilibrio e armonia. Sono come una bilancia a tre bracci. L’equilibrio è garantito dai pesi. In ciascun piatto deve essere messo lo stesso peso. Ciò rende i tre poteri equipollenti. La ripartizione dei bracci consente l’indipendenza di un potere dall’altro e l’armonia, cioè la mancanza di conflitti.

Il secondo obiettivo costituzionale è fissare i limiti a questi tre poteri per rispettare alcuni diritti umani: libertà individuale, libertà di pensiero, libertà di espressione, libertà di stampa, libertà di associazione, ecc.. Si tratta di diritti limite, che, cioè, limitano l’azione dei tre poteri di uno stato.  Non si tratta di diritti obiettivo, cioè di obblighi che i tre poteri hanno nei confronti dei singoli.

I padri costituenti della Repubblica Italiana, nella seconda parte della Costituzione hanno stabilito l’ordinamento della Repubblica sulla base del principio di equilibrio e armonia tre i tre poteri. Nella prima parte della Costituzione, però, hanno scritto norme in conformità a un ideale di Nazione che loro avevano in mente. Si tratta di un’Italia solidale, accogliente, integrante, che riconosce e garantisce i diritti umani. In conformità a questo ideale, hanno inserito il riconoscimento/garanzia dei diritti umani come obiettivo fondamentale dei tre poteri. In tal modo hanno messo le istituzioni nazionali al servizio dei singoli aventi diritto. Così facendo sono andati di là dal loro mandato. Si sono comportati non come padri costituenti ma come parlamentari eletti dal popolo. Solo i parlamentari possono legiferare in conformità a un ideale di nazione che hanno in mente. Loro, infatti, rendono partecipe il popolo di questo ideale con un programma presentato alle elezioni. Il popolo, in tal modo, può condividere o non condividere questo ideale. I padri costituenti hanno redatto norme senza condividere col popolo l’ideale di Nazione.

Tra le norme costituzionali e le leggi ordinarie c’è una differenza fondamentale. Le prime sono fisse e difficilmente mutabili; le seconde possono essere facilmente modificate. Le norme costituzionali non sono messe alla prova dei fatti. Se si mostrano inadeguate, non possono essere modificate facilmente. Le leggi ordinarie, al contrario, si possono modificare.

Le leggi ordinarie si assoggettano al continuo cambiamento di una comunità. Nuove problematiche si presentano ai legislatori e ai governanti. Queste novità costringono le persone che reggono una comunità a promulgare nuove leggi, a modificare le leggi esistenti, a realizzare nuovi trattati con paesi stranieri, ecc..

Le norme costituzionali costituiscono vincoli immodificabili. Sono catene che legano i tre poteri dello Stato e impediscono loro di agire e adattare la comunità a nuove imprevedibili situazioni.  Per tale motivo le norme costituzionali che non sono funzionali all’ordinamento della repubblica devono essere poche e semplici.

Nella prima parte della Costituzione sono state scritte numerose norme funzionali al riconoscimento/garanzia dei diritti umani. Questi diritti, per i padri costituenti devono essere riconosciuti e garantiti in ogni ambito sociale: scuola, famiglia, comunità carceraria, ecc. Inoltre il riconoscimento/garanzia dei diritti umani deve guidare l’amministrazione della giustizia, l’amministrazione pubblica e tutti i dicasteri. Il riconoscimento/garanzia dei diritti umani è stato imposto dai padri costituenti alle generazioni future come una piovra gigantesca che lega con i suoi tentacoli i rappresentanti dello Stato in tutti gli ambiti sociali. Questa piovra impedisce alla comunità qualsiasi adattamento a nuove esigenze.

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