Statuto Albertino vs Costituzione repubblicana

I fondamenti dello Statuto Albertino. Gli Stati moderni si fondano su una Costituzione, cioè su un insieme di norme che formano l’ossatura istituzionale dell’intero ordinamento giuridico. Lo Statuto Albertino è stata la carta costituzionale del Regno d’Italia. Esso è rimasto in vigore fino alla caduta del Regno e l’avvento della Repubblica. Dopo la proclamazione della Repubblica, l’odierna Costituzione ha sostituito lo Statuto Albertino. Lo Statuto Albertino poneva a fondamento delle Istituzioni del Regno, il bene della Patria. Nella premessa dello Statuto è scritto: … nella fiducia … che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell’antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire. L’avvenire glorioso della Nazione era auspicato prima ancora che fosse sancita la sacralità e inviolabilità della persona del Re (art. 4 dello Statuto).

 

I fondamenti della Repubblica. I nostri padri costituenti hanno modificato i fondamenti delle istituzioni nazionali. Con la nascita della Repubblica Italiana (1947), le Istituzioni della Nazione Italia perseguono come fine, non più il glorioso avvenire dell’Italia, ma la tutela dei diritti umani. I diritti umani sono a fondamento non solo delle istituzioni repubblicane ma anche delle istituzioni dei paesi occidentali, dell’Unione europea e dell’O.N.U. I diritti umani naturali sono quei diritti che esistono al di sopra e prima di una qualsivoglia comunità e al di sopra e prima delle stesse leggi. Ciò significa che i diritti dell’uomo vengono prima ancora di quelli codificati dalle leggi che regolano i rapporti  di una comunità. I primi dodici articoli della Costituzione italiana disciplinano i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, principi che sono quasi tutti riconducibili ai diritti dell’uomo.                                                                                                                                 L’articolo 2 dei Principi Fondamentali recita: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, …. Questi diritti valgono come singolo, cioè come individuo al di fuori della comunità e nelle formazioni sociali, cioè dentro una comunità.

Le libertà garantite nello Statuto Albertino. Dopo la premessa iniziale, nello Statuto Albertino sono scritti gli articoli che garantiscono: la libertà individuale, la libertà di stampa, l’inviolabilità del domicilio, l’inviolabilità della proprietà, il diritto ad adunarsi pacificamente. Queste garanzie costituzionali sono introdotte come limiti ai poteri esecutivo, legislativo e giudiziario. Le Istituzioni del Regno e i funzionari del Regno, infatti, non avevano, in linea di principio, alcun dovere nei confronti dei singoli cittadini, se non quello rispettare i diritti che lo Statuto garantiva. Il loro dovere fondamentale era quello di agire per il glorioso avvenire della Nazione.

I doveri della Repubblica e dei suoi funzionari verso i singoli aventi diritti.  Nella Costituzione italiana sono reiterati i limiti ai tre poteri dello Stato già presenti nello Statuto Albertino. Inoltre, sono introdotti “doveri” che le Istituzioni della Repubblica hanno nei confronti dei singoli. Ricordiamone alcuni:

1) E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando, di fatto, la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese (art.3 dei PRINCIPI FONDAMENTALI.)

2) Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge (art.10 dei PRINCIPI FONDAMENTALI.)

3) Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione (art.24 dei RAPPORTI CIVILI.)

4) La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e garantisce cure gratuite agli indigenti (art.32 dei RAPPORTI ETICO-SOCIALI.)

5) Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale (art.38 dei RAPPORTI ECONOMICI.)

6) Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale (art.38 dei RAPPORTI ECONOMICI.)

Di fatto la Costituzione Italiana mette le Istituzioni al servizio del cittadino e dello straniero avente diritto. Viene rovesciato il ruolo dei funzionari dello Stato. Essi non sono più al servizio della Nazione, sono al servizio del singolo. Essi, infatti, non agiscono in funzione dell’avvenire glorioso della Nazione, ma agiscono per la tutela dei diritti del singolo.

Il principio d’inviolabilità. L’inviolabilità che prima era appannaggio della persona del Re, con la Costituzione è appannaggio dei diritti umani. Essi sono inviolabili. Questo principio è chiaramente espresso nell’art. 2 dei PRINCIPI FONDAMENTALI: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo … Viene sancita la punizione dei funzionari pubblici che violano i diritti del singolo:

1) E’ punita la violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà (art.13 dei RAPPORTI CIVILI)

2) I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici (articolo 28 dei RAPPORTI CIVILI).

Bene della Repubblica vs diritti umani. Riteniamo che porre a fondamento della Costituzione i diritti umani sia stato un errore, che è causa prima di innumerevoli problemi che affliggono la comunità italiana. Le azioni a garanzia dei diritti dei singoli spesso contrastano con l’interesse generale della comunità italiana. Ciò è causa di disgregazione sociale. E’ necessario porre a fondamento delle istituzioni il bene della Repubblica e subordinare ad esso i diritti umani. I diritti umani, in tal modo, saranno garantiti nei limiti che l’interesse generale impone.

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