Nel precedente scritto ci siamo soffermati sui due sistemi, costrittivo e responsivo che fungono da guida alle persone nei loro comportamenti. Il sistema costrittivo è uguale per tutti. Si tratta delle leggi e dei regolamenti che ognuno nel suo ruolo è obbligato a rispettare. Il sistema responsivo è, invece, individuale. Si tratta delle regole morali, delle conoscenze, delle consapevolezze, delle emozioni che differenziano un individuo dall’altro.
Quando i padri costituenti si apprestavano a scrivere la Costituzione Repubblicana, si trovavano in una posizione di superiorità rispetto ai futuri parlamentari, ministri e rappresentanti del sistema giudiziario. I padri costituzionalisti, affinché i futuri rappresentanti dei tre poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) agissero per il bene della comunità, potevano agire solo costrittivamente. Le norme contenute nella Costituzione, infatti, sono strumenti costrittivi cui i futuri rappresentanti del popolo devono attenersi. Maggiori sono le norme, più costrittiva è la Costituzione; minori sono le norme, più la Costituzione si affida al senso di responsabilità dei futuri rappresentanti del popolo.

Soffermiamoci sull’interazione superiore/subordinato attraverso i due sistemi costrittivo e responsivo. Quando il superiore fa leva sul sistema responsivo, mostra fiducia nei confronti del subordinato. E’ convinto che il subordinato sia una persona colta, retta su cui si può fare affidamento. Quando il superiore fa leva sul sistema costrittivo mostra sfiducia verso il subordinato. E’ convinto che il subordinato, non costretto dalla legge, danneggerà altre persone o la comunità.
Nella seconda parte della Costituzione Repubblicana è tracciato l’ordinamento della Repubblica, fondata sull’equilibrio dei tre poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario. Si stabiliscono, inoltre, ruoli e funzioni dei rappresentanti del popolo. In questa parte si pongono regole essenziali, senza le quali non può esistere una comunità nazionale. Rispetto a questa parte della Costituzione è improprio parlare di sistema costrittivo. Sono delineati, infatti, ruoli e funzioni dei futuri rappresentanti del popolo. A loro si chiede di agire nel rispetto del proprio ruolo. Non s’impongono ulteriori obblighi e divieti. Obblighi e divieti inessenziali, cioè fuori dai ruoli, sono presenti nella prima parte della Costituzione.
Nella prima parte dello Statuto Albertino (la costituzione della monarchia italiana), in nove articoli, sono scritti i DIRITTI E DOVERI dei cittadini. In questi articoli si garantiscono: la libertà individuale, la libertà di stampa, l’inviolabilità del domicilio, l’inviolabilità della proprietà, il diritto ad adunarsi pacificamente. Queste garanzie costituzionali sono divieti imposti dai padri costituenti ai rappresentanti dei tre poteri: esecutivo, legislativo e giudiziario. Ai futuri rappresentanti del popolo è proibito, nell’esercizio delle loro funzioni, ledere questi diritti dei cittadini.
La prima parte della Costituzione Repubblicana consta di cinquantaquattro articoli in molti dei quali s’impongono obblighi e divieti ai futuri rappresentanti del popolo. Questa prima parte è composta di quattro TITOLI. Il TITOLO I stabilisce i “principi fondamentali” descritti in ventotto articoli. Il TITOLO II definisce “i rapporti etico-sociali” illustrati in sei articoli. Il TITOLO III delinea in tredici articoli “ i rapporti economici”. Il TITOLO IV illustra in sette articoli “i rapporti politici”.
Possiamo affermare, senza timore di essere smentiti, che la Costituzione Repubblicana è molto più costrittiva dello Statuto Albertino.
In questa sede non analizziamo i cinquantaquattro articoli della prima parte della Costituzione, per vagliarne eventuali pregi e/o difetti. Quello che ci preme rilevare è ben altro. I padri costituenti non avevano fiducia nei confronti dei futuri rappresentanti dello Stato. Li consideravano inadeguati a promulgare autonomamente leggi, decreti e a stipulare accordi internazionali a passo con i tempi. Temevano che essi (i futuri rappresentanti), liberi di legiferare, lo avrebbero fatto a danno dei cittadini e della comunità. Per questo motivo hanno imposto loro tutta una serie di obblighi e divieti. Hanno voluto costringerli ad agire seguendo i principi fissati nella Costituzione.
Il problema di una Costituzione costrittiva è il tempo. Le leggi, i decreti, gli accordi internazionali devono essere scritti e, eventualmente modificati, tenendo conto delle situazioni contingenti che si vengono a creare. I problemi di una comunità non sono immutabili. Col tempo le problematiche sociali e internazionali si modificano e richiedono sempre nuove strategie legislative per la loro soluzione. Avere una Costituzione costrittiva crea vincoli nefasti all’azione dei rappresentanti del popolo. Le nuove problematiche spesso non possono essere risolte avendo come riferimento principi e idee che valevano decine di anni prima.
I padri costituenti hanno commesso un errore clamoroso. Hanno pensato che esistono principi e valori assoluti, cui bisogna far riferimento sempre e comunque. Non è così. Non esistono valori assoluti cui sottoporre le leggi di uno Stato. I padri costituenti dovevano lasciare liberi i futuri rappresentanti di legiferare sulla base della propria cultura, il proprio senso di responsabilità e le problematiche sociali contingenti.
E’ definito “regime” un ordinamento dello Stato che, indipendentemente dalla sua forma, ha tendenze autoritarie e oppressive. Una Costituzione, che utilizza in modo eccessivo il sistema costrittivo per determinare e incanalare le azioni dei futuri rappresentanti del popolo, può essere definita “Regime Costituzionale”. La Costituzione Repubblicana, che quasi tutti esaltano, moltissimi senza averla letta e/o compresa, è un “Regime Costituzionale”.
Il Regime Costituzionale Italiano è stato istituito perché i nostri padri costituenti erano convinti che, imponendo principi fondati sui diritti umani, avrebbero reso la Nazione Italia più progredita sul piano della giustizia (interna e internazionale) e sul piano della civiltà.
Il problema è che, se i rappresentanti dello Stato si accorgono che questi principi sono dannosi per la Comunità Nazionale, non possono in alcun modo contrastarli. Il Regime Costituzionale Italiano è, infatti, blindato. Non si può modificare. Qualsiasi legge promulgata dal parlamento è vagliata dalla Corte Costituzionale che stabilisce il rispetto dei dettami del Regime Costituzionale Italiano.