Italexit (parte terza)

Nei precedenti scritti abbiamo affermato che agli italiani conviene l‘uscita dell’Italia dall’Europa poiché la Costituzione Europea, basata sulla persona umana e i suoi diritti, crea danni alla comunità europea e Italiana. Ci siamo soffermati su alcuni articoli della carta dei diritti fondamentali dell’Unione e ne abbiamo illustriamo le conseguenze negative per l’Italia. In questo scritto analizziamo altri articoli della stessa carta dei diritti.

L’articolo 69 concerne il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia. Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio. Quest’articolo, assieme all’articolo 81 relativo alla non discriminazione , è a fondamento dei matrimoni omosessuali nonché all’adozione di minori da parte di coniugi omosessuali. L’articolo 81 stabilisce, infatti, che nessuno può essere discriminato per il proprio orientamento sessuale. Se le leggi di uno stato membro dell’Unione negano agli omosessuali il diritto a sposarsi e a costituire una famiglia, queste stesse leggi sono discriminanti per quanto concerne l’orientamento sessuale. L’articolo 69 e l’articolo 81, quindi, riconoscono/garantiscono il diritto alle persone che vivono legalmente in Europa a sposarsi e costituire una famiglia qualunque sia il loro orientamento sessuale. Questo diritto non tiene conto del possibile disagio di un bambino adottato a crescere e sviluppare la propria personalità con due genitori omosessuali.

Come abbiamo scritto in un precedente articolo, anche la pedofilia, cioè l’attrazione sessuale verso minore, è un orientamento sessuale. Anche il pedofilo, quindi non può essere discriminato per il suo orientamento sessuale e ha, anche lui, diritto a sposarsi e costituire una famiglia. Sulla base degli articoli 69 e 81, anche un pedofilo avrebbe diritto a sposarsi e costituire una famiglia con un minore.

L’articolo 67 concerne il rispetto della vita privata e della vita familiare. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni. Il diritto al rispetto della vita familiare è a fondamento delle disposizioni di legge per il ricongiungimento familiare. Chiunque giunga in Italia e ottenga un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, può far richiesta di ricongiungimento familiare. Ogni anno migliaia d’immigrati giungono in Italia con i ricongiungimenti familiari. L’arrivo di queste persone non è funzionale al bene della comunità nazionale ma è funzionale a riconoscere/garantire un diritto. Qualunque familiare, sano o malato, vecchio o giovane, delinquente o brava persona ha diritto a venire in Italia. Questi immigrati, giunti legalmente in Italia, usufruiscono di tutti i diritti al pari dei cittadini italiani ed europei. Il dominicano malato mentale che, nell’Ottobre del 2019, ha ucciso due poliziotti a Trieste, presumibilmente è giunto in Italia per ricongiungersi al fratello più grande. La selezione delle persone che possono venire in Italia non dipende dalle autorità Italiane ma dai diritti dei singoli presenti sul territorio nazionale.

L’articolo 94 concerne  la sicurezza sociale e assistenza sociale.  L’Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali.  Questo diritto vale per ogni persona che risieda o si sposti legalmente all’interno dell’Unione. In conformità a quest’articolo, se fra i familiari vi sono persone anziane indigenti, essi hanno diritto alla pensione sociale di circa 500 euro al mese. Se fra i familiari vi sono indigenti ammalati cronici, essi hanno diritto alle cure per la loro malattia a carico della comunità.

L’articolo 70 concerne la libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. In conformità a quest’articolo è riconosciuto ai musulmani il diritto di vivere secondo le loro tradizioni che discendono dai dettami religiosi.Il sentire comune europeo, però, si differenzia dai dettami religiosi del popolo musulmano in alcuni punti fondamentali. Per noi europei, la donna ha pari dignità dell’uomo. Per i musulmani, invece la donna è inferiore. Per noi europei gli animali hanno una propria sensibilità, vanno rispettati e la loro uccisione deve avvenire senza provocare inutili sofferenze. Per i musulmani, gli animali vanno uccisi secondo un rituale che prevede lo scannamento e una morte lenta. Il contrasto tra il sentire comune degli europei e il sentire comune dei musulmani è motivo di disgregazione sociale.

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