Chi redige una Costituzione si trova nella condizione di realizzare scelte tra alternative diverse. Queste scelte costituiscono vincoli per i legislatori, i governanti e i cittadini dello Stato. I nostri padri costituenti hanno chiamato il popolo italiano a scegliere tra due opzioni: monarchia o repubblica. Gli italiani hanno scelto la Repubblica e i nostri padri costituenti, tra le due alternative: repubblica parlamentare e repubblica presidenziale, hanno scelto la repubblica parlamentare. Quando si è trattato di stabilire le funzioni dei due rami del parlamento, del presidente della repubblica, del presidente del consiglio dei ministri, di ciascun singolo ministro, i nostri padri costituenti hanno scelto tra varie alternative.
I nostri padri costituenti, non si sono limitati a scegliere tra le varie alternative concernenti l’ordinamento della nascente Repubblica. Essi, nella prima parte della Costituzione, hanno realizzato scelte sui “principi fondamentali”. Riteniamo che, mentre dovevano redigere i principi fondamentali della carta costituzionale, i nostri padri costituenti abbiano dovuto realizzare due importantissime scelte. La prima scelta concerneva i due obiettivi fondamentali per la nascente Repubblica. La Repubblica Italiana doveva avere come obiettivo fondamentale l’avvenire glorioso della Nazione oppure la garanzia dei diritti umani? Non era una scelta banale. Si trattava di privilegiare, in maniera indissolubile, la garanzia dei diritti del singolo rispetto al bene comune oppure di privilegiare il benessere generale rispetto alla garanzia dei diritti del singolo. Una volta che l’obiettivo fondamentale era scelto, questo sarebbe diventato un vincolo per tutti i legislatori e i funzionari dello Stato. Ciascuno di essi, dinanzi al dilemma: agire per il bene comune oppure agire per la garanzia di un diritto individuale, aveva la strada tracciata e non poteva esimersi dal percorrerla.
La seconda scelta concerneva i due presupposti a monte. La Repubblica Italiana doveva avere come presupposto a monte il sentire comune degli italiani oppure il riconoscimento di diritti umani? I legislatori dovevano promulgare le leggi sulla base del sentire comune degli italiani oppure per riconoscere diritti. Anche questa non era una scelta banale. Si trattava di privilegiare, in maniera indissolubile, il riconoscimento di diritti del singolo rispetto al sentire comune oppure di privilegiare il sentire comune rispetto al riconoscimento di diritti del singolo. Una volta che il presupposto a monte era scelto, questo sarebbe diventato un vincolo per tutti i legislatori e i funzionari dello Stato. Ciascuno di essi, dinanzi al dilemma: agire sulla base del comune sentire oppure agire per il riconoscimento di un diritto individuale, aveva la strada tracciata e non poteva esimersi dal percorrerla.
Per gli italiani la famiglia è quella tradizionale, cioè quella formata da un uomo e una donna, uniti dal matrimonio, con eventuali figli naturali o adottivi. Se il legislatore agisce avendo come presupposto a monte il sentire comune, non legalizza matrimoni tra persone dello stesso sesso. Se, invece, il legislatore agisce avendo come presupposto a monte il riconoscimento di un diritto, consente questi matrimoni.
Per gli italiani gli animali hanno una loro sensibilità e vanno rispettati. Se il legislatore agisce avendo come presupposto a monte il sentire comune, non consente lo scannamento dell’animale, con morte lenta del rituale musulmano. Se, invece, il legislatore agisce avendo come presupposto a monte il riconoscimento di un diritto, consente questa pratica.
La Carta Costituzionale pone una serie di vincoli ai legislatori e ai funzionari dello Stato che non hanno poteri assoluti. Essi, infatti, sono costretti ad agire nei limiti imposti dalla Costituzione Repubblicana. Ciò che per i nostri padri costituenti erano scelte tra alternative, per i legislatori e i rappresentanti dello Stato sono limiti al loro mandato. Le due scelte che abbiamo analizzato sono le più generali possibili. Da esse dipendono le leggi future, gli atteggiamenti e i comportamenti dei legislatori e dei funzionari dello Stato.
I redattori dello Statuto Albertino, nella contrapposizione d’interessi tra singolo e comunità, hanno deciso di privilegiare la comunità rispetto ai singoli. Per loro l’obiettivo fondamentale, cui dovevano mirare le leggi dei parlamentari e le azioni dei funzionari dello Stato era l’avvenire glorioso della Nazione. I nostri padri costituenti, nella contrapposizione d’interessi tra singolo e comunità, hanno privilegiato i singoli rispetto alla comunità. Per loro l’obiettivo fondamentale, cui dovevano mirare le leggi dei parlamentari e le azioni dei funzionari dello Stato era la garanzia dei diritti umani dei singoli.
I redattori dello Statuto Albertino dopo aver scelto di privilegiare la comunità rispetto ai singoli, a tutela dei diritti individuali hanno posto dei limiti all’azione del legislatore e dei funzionari dello Stato. Dopo la premessa iniziale, nello Statuto Albertino sono scritti gli articoli che garantiscono: la libertà individuale, la libertà di stampa, l’inviolabilità del domicilio, l’inviolabilità della proprietà, il diritto ad adunarsi pacificamente. Queste garanzie costituzionali sono introdotte come limiti ai poteri esecutivo, legislativo e giudiziario. Le Istituzioni del Regno e i funzionari del Regno, infatti, non avevano, in linea di principio generale, alcun dovere nei confronti dei singoli cittadini, se non quello rispettare i diritti che lo Statuto garantiva. Il loro dovere fondamentale era quello di agire per il glorioso avvenire della Nazione.
I nostri padri costituenti dopo aver scelto di privilegiare i singoli rispetto alla comunità, a tutela della comunità hanno posto delle situazioni eccezionali nelle quali il legislatore e il funzionario dello Stato può agire contro i diritti individuali per il bene comune. Fuori da queste situazioni eccezionali, i diritti umani non possono essere calpestati. Le Istituzioni della repubblica e i funzionari della Repubblica, infatti, non hanno, in linea di principio generale, alcun dovere nei confronti della comunità, se non quello di tutelarla in circostanze eccezionali. Il loro dovere fondamentale è quello di agire a garanzia dei diritti umani dei singoli.